Ricorso   del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  in  carica,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i
cui  uffici  ha  legale  domicilio in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
Contro  la  Provincia  autonoma di Bolzano, in persona del Presidente
della  Giunta  provinciale  pro  tempore,  con sede in Bolzano per la
declaratoria  di incostituzionalita' e conseguente annullamento della
legge  provinciale  del 12 ottobre 2007, n. 9 (pubbl. in B.U.R. n. 43
del  23  ottobre  2007) recante «Modifiche delle leggi provinciali in
materia  di  protezione  della  fauna  selvatica e di esercizio della
caccia,  di associazioni agrarie nonche' di raccolta dei funghi», con
specifico  riguardo  agli  artt.  3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21,
comma  1  e  22 di tale legge, per contrasto con gli artt. 117, primo
comma  nonche'  secondo comma, lett. s) e lett. t) della Costituzione
nonche'  con  le  direttive  comunitarie  contenenti  le normative di
riferimento  e  a cio' a seguito ed in forza della determinazione del
Consiglio   dei   ministri   di   impugnativa  della  predetta  legge
provinciale assunta nella seduta 29 novembre 2007.
Con  la  legge  provinciale  n. 9 del 12 ottobre 2007 (pubblicata nel
B.U.R.  n. 43  del  23  ottobre  2007),  composta  da 45 articoli, la
Provincia autonoma di Bolzano ha introdotto nuove norme a modifica di
precedenti  leggi  provinciali  in  materia di protezione della fauna
selvatica  e  di  esercizio  della  caccia,  di  associazioni agrarie
nonche' di raccolta dei funghi.
Il  Capo  I  modifica  la  l.p.  n. 14 del 1987, recante norme per la
protezione  della  selvaggina  e  per  l'esercizio della caccia, allo
scopo  di adeguare la normativa vigente alla direttiva 79/409/CEE, di
cui  si  da' attuazione attraverso la stessa legge. In particolare si
dettano disposizioni per l'attuazione dell'art. 9 della su richiamata
direttiva  e  per  la  disciplina dell'attivita' venatoria nelle zone
facenti parte della rete ecologica europea. Si disciplinano, inoltre,
le   misure   sanzionatorie   penali  in  caso  di  violazione  delle
disposizioni  di  tale capo, richiamando le stesse disposte dall'art.
30 della legge quadro n. 152/1997.
Il  Capo  II  modifica  la  l.p. n. 2 del 1959 in materia di riordino
delle  associazioni  agrarie  per l'esercizio dei diritti sulle terre
comuni.  Si  tratta  di  modifiche inerenti gli aspetti organizzativi
delle   associazioni   in   questione:  si  inseriscono  disposizioni
concernenti  le  procedure  di  approvazione  ed  i  contenuti  degli
statuti,  il  loro  funzionamento  e  le  modalita'  per procedere al
distacco delle quote di compartecipazione.
Il  Capo  III  apporta  modifiche alla l.p. n. 18 del 1991 recante la
disciplina  della  raccolta  dei  funghi  a  tutela  degli ecosistemi
vegetali.  In  particolare  si  prevede la possibilita' di vietare la
raccolta  di funghi in zone delimitate con provvedimento della Giunta
provinciale;   si   disciplina   la   raccolta   e   si   sostituisce
all'autorizzazione  rilasciata dal sindaco, prevista dalla precedente
normativa  provinciale,  la  denuncia  per la raccolta dei funghi. Si
prevede, inoltre, che la vigilanza sull'osservanza della legge spetti
al  Corpo  forestale  provinciale  e  al personale della Ripartizione
provinciale  natura  e  paesaggio. Le disposizioni di cui allo stesso
Capo  indicano  in dettaglio le sanzioni pecuniarie ed amministrative
nel caso di violazione dei contenuti del provvedimento legislativo de
quo.
Il    Capo    IV    contiene    disposizioni   transitorie   relative
all'applicazione  degli  articoli  del  Capo I e provvede ad abrogare
alcune norme delle l.p. nn. 14 del 1987 e 18 del 1991.
Si  decreta,  infine,  l'urgenza  del provvedimento che e' entrato in
vigore  il  giorno  successivo  alla sua pubblicazione nel Bollettino
regionale.
Cosi'  delineato,  in  sintesi,  il contenuto della legge provinciale
n. 9/2007,  un esame piu' dettagliato di tale provvedimento evidenzia
svariati  profili  di  illegittimita'  per  contrasto  con  l'attuale
assetto costituzionale delle competenze legislative nonche' con altre
disposizioni  che, per la loro diretta derivazione comunitaria ovvero
di  attuazione  di  normativa  di  origine comunitaria costituiscono,
com'e'   noto,   limite   alla  potesta'  legislativa  regionale  e/o
provinciale, anche di natura primaria ed esclusiva (com'e', a termini
di  statuto  speciale,  art. 8, primo comma, punti nn. 15 e 16 d.P.R.
n. 670/1972,  la  maggior  parte  delle  materie trattate nella legge
provinciale in questione).
In  particolare,  vanno posti in evidenza i profili di illegittimita'
costituzionale concernenti alcune disposizioni del Capo I della legge
aventi   ad   oggetto   la   disciplina   della   fauna  selvatica  e
dell'esercizio della caccia.
Infatti,  nonostante la Provincia, ai sensi dell'art. 8, primo comma,
punti  nn.  15  e 16, del d.P.R. 670/1972 recante lo statuto speciale
per  il  Trentino-Alto Adige, abbia una potesta' legislativa primaria
in  materia  di  caccia  e  di parchi per la protezione della flora e
della  fauna,  secondo una consolidata giurisprudenza costituzionale,
confermata  nella  recente  pronuncia  n. 378/2007,  la  potesta'  di
disciplinare  l'ambiente nella sua interezza e' stata affidata in via
esclusiva allo Stato, dall'art. 117, secondo comma, lettera s), della
Costituzione,  il quale, come e' noto, parla di «ambiente» (ponendovi
accanto    la    parola   «ecosistema»)   in   termini   generali   e
onnicomprensivi.  Ne  consegue  che  spetta  allo  Stato disciplinare
l'ambiente  come  una  entita' organica, dettare cioe' delle norme di
tutela  che  hanno  ad  oggetto  il  tutto  e  le  singole componenti
considerate come parti del tutto. Inoltre, la disciplina unitaria del
bene complessivo ambiente, rimessa in via esclusiva allo Stato, viene
a  prevalere  su  quella  dettata  dalle  regioni  o  dalle  province
autonome,  in  materie  di  competenza  propria, ed in riferimento ad
altri  interessi.  Cio'  comporta  che  la disciplina ambientale, che
scaturisce  dall'esercizio  di  una competenza esclusiva dello Stato,
investendo  l'ambiente  nel suo complesso, e quindi anche in ciascuna
sua  parte,  viene a funzionare come un limite alla disciplina che le
regioni  e  le  province  autonome  dettano  in altre materie di loro
competenza,  come  ribadito dalla Corte costituzionale nella sentenza
380/2007.
Pertanto, nelle materie oggetto di disciplina della legge in esame il
legislatore  provinciale,  nell'esercizio  della  propria  competenza
legislativa  piena,  e' sottoposto al rispetto degli standards minimi
ed  uniformi  di tutela posti in essere dalla legislazione nazionale,
ex  art.  117, secondo comma, lettera s) Cost., oltre che al rispetto
della  normativa  comunitaria  di  riferimento (direttive 79/409/CEE,
92/43/CEE,  99/22/CEE)  secondo  quanto  disposto  dall'art. 8, primo
comma,  dello  statuto  speciale  e dall'art. 117, primo comma, della
Costituzione.
Sulla  base di queste premesse appaiono censurabili, perche' invasive
della  competenza  esclusiva  statale  di  cui  all'art. 117, secondo
comma,  lettera  s)  della  Costituzione ed in violazione dei vincoli
posti  al legislatore provinciale dal suindicato art. 8, primo comma,
dello  Statuto, le seguenti disposizioni di legge in esame: gli artt.
3, comma 3; 5, comma 3; 13; 16; 21, comma 1.
Passando  poi  ad  esaminare  piu'  dettagliatamente,  le  richiamate
disposizioni va specificamente rilevato:
     A)  L'art.  3, comma 3, del provvedimento in questione contrasta
con  l'art.  9  della  direttiva  79/409/CEE  in  quanto  non risulta
richiesta  l'indicazione  della  tipologia di deroga da attivare e le
ragioni   ad   essa  sottostanti,  prevista  invece  nella  normativa
comunitaria  su richiamata e, pertanto, viola il vincolo del rispetto
del  diritto  comunitario, di cui all'art. 8, comma 1 dello statuto e
art. 117, primo comma, della Costituzione.
     B)  L'art.  13  si pone in contrasto con alcune disposizioni del
d.lgs. n. 73/2005 di attuazione della direttiva 1999/22/CEE, relativa
alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei giardini zoologici. In
particolare  l'art.  13, comma 1, disciplina il campo di applicazione
delle  disposizioni  concernenti  i  giardini  zoologici  in  maniera
differente  rispetto  a  quanto  previsto  dall'art.  2, comma 2, del
suddetto  decreto  violando  gli  standards  uniformi  di  tutela  di
competenza esclusiva statale, ex art. 117, secondo comma, lettera s),
Cost.  Infatti,  le  clausole  di  esclusione  di  applicabilita' del
decreto  legislativo  risultano  ineludibilmente  poste  dall'art. 2,
comma 2, del decreto stesso, senza che alle amministrazioni regionali
o   provinciali,   ancorche'   dotate   di  attribuzione  legislativa
esclusiva,  sia  dato poterle derogare in peius, cosi' come da ultimo
ribadito dalla Corte costituzionale nella pronuncia n. 380/2007.
Il   comma  2,  nella  misura  in  cui  attribuisce  all'Osservatorio
faunistico   provinciale   il  compito  di  individuare  i  requisiti
strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino zoologico,
contrasta  con  quanto  stabilito dall'art. 3 del decreto legislativo
attuativo  della norma comunitaria che detta in maniera dettagliata i
requisiti  strutturali ed organizzativi per l'apertura di un giardino
zoologico.  Si  tratta  di requisiti minimi volti a realizzare misure
idonee  di  conservazione  e,  quindi,  rientranti  nella competenza,
legislativa  esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma,
lettera  s), Cost. Inoltre, tale disposizione contrasta con gli artt.
4,  comma  2,  lettera b) e 5 del d.lgs n. 73/2005 che prescrivono la
competenza  esclusiva  del Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio del mare, sia in ordine ai motivi e alle condizioni per la
chiusura  dei  giardini  zoologici  sia  in  relazione  al successivo
trasferimento degli animali.
Il  comma 3 dell'art. 13 si pone in violazione dell'art. 4 del d.lgs.
n. 73/2005  sotto  diversi  profili.  In  primo  luogo,  prevede  che
l'autorizzazione  all'apertura e all'esercizio di parchi faunistici e
alla  detenzione  in  essi  di  esemplari  vivi di fauna selvatica e'
rilasciata con decreto dell'assessore provinciale competente, sentito
il parere dell'Osservatorio faunistico provinciale. Cosi' disponendo,
la  legge  regionale interviene su una materia disciplinata a livello
statale  dal  d.lgs.  n. 73  del  2005,  «Attuazione  della direttiva
1999/22/CE   relativa  alla  custodia  degli  animali  selvatici  nei
giardini, zoologici», il quale, invece, all'articolo 4 prevede che la
licenza  per  l'apertura  del  giardino  zoologico  e' rilasciata con
«decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di
concerto  con  i  Ministri  della salute e delle politiche agricole e
forestali, sentita la conferenza unificata».
L'Istituzione  dei  giardini  zoologici  e'  finalizzata a soddisfare
esigenze,  quali  la conservazione della biodiversita', la protezione
della  fauna  selvatica e la salvaguardia della diversita' biologica,
che  non  escludono  la  competenza  regionale alla cura di interessi
funzionalmente   collegati   con  quelli  propriamente  ambientali  e
dell'ecosistema  di  cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s),
della   Costituzione.   La   prescritta  autorizzazione  provinciale,
pertanto,  si pone come sostitutiva della disciplina statale cosi' da
poterne   pregiudicare  gli  obiettivi  che  rispondono  ad  esigenze
meritevoli  di disciplina uniforme, sull'intero territorio nazionale.
In  secondo  luogo,  tale disposizione, nella misura in cui riconosce
all'Osservatorio   faunistico   provinciale  una  funzione  ispettiva
diretta  ad  accertare  la  presenza  del  presupposti, contrasta con
l'art.  6  del  d.lgs. n. 73/2005 che riconosce tale ruolo in capo al
Ministero  dell'ambiente che puo' avvalersi del Corpo forestale dello
Stato, dei medici veterinari, di zoologi e di esperti nel settore.
Sono  ugualmente censurabili i commi quarto e sesto del provvedimento
in  esame  in  quanto  in  contrasto  con  le disposizioni del d.lgs.
n. 73/2005  su richiamate, concernenti le procedure di modifica delle
licenze  ed i compiti di sorveglianza e controllo attribuiti al Corpo
forestale  provinciale  e  non  al  Ministero  dell'ambiente,  di cui
all'art. 6 del d.lgs. n. 73/2005.
Il   comma   5,   prevedendo   la  sostituzione  della  licenza  alla
dichiarazione  di  idoneita' per le specie appartenenti alle famiglie
dei  canidi,  mustelidi,  felidi,  cervidi e bovidi, limitatamente ai
giardini  zoologici,  si pone in contrasto con l'art. 4, comma 3, del
decreto  che  stabilisce una generale sostituzione della licenza alla
dichiarazione di idoneita'.
     C)  Quanto  all'art.  5, comma 3, particolarmente nella parte in
cui  si  prevede che l'Assessore provinciale competente in materia di
caccia,  su  proposta dell'Osservatorio faunistico provinciale, possa
estendere  il  divieto  di  prelievo  anche  ad altre specie di fauna
selvatica  di cui all'art. 4 nonche' disporre ulteriori limitazioni o
divieti   in  merito  ai  mezzi  e  ai  periodi  di  caccia,  valgono
considerazioni  analoghe;  e  cioe'  che  la disciplina dettata dalla
provincia  viene  a  porsi  in  contrasto con disposizioni di origine
comunitaria,  e segnatamente quelle recate nel d.P.R. n. 357/1997, di
attuazione  della  direttiva  92/43/CEE,  nonche'  con  il riparto di
competenze  legislative stabilito nel vigente assetto costituzionale,
alla  stregua  del quale la materia della caccia, nella misura in cui
impinge  nella  tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, appartiene in
primo  luogo  alla  competenza legislativa esclusiva statale ai sensi
dell'art.  117,  secondo  comma,  lett.  s). Nella formulazione della
norma  in  questione  va  rilevata  in  special modo l'assenza di una
clausola  di adeguamento automatico a quanto disposto, ai sensi della
legge  n. 296/2006,  art.  1  , comma 1226, con d.m. 17 ottobre 2007.
Invero se da un lato puo' esser vero che tale decreto non fosse ancor
noto  ufficialmente all'atto della emanazione della legge provinciale
qui  impugnata,  e'  comunque  vero  e incontestabile che era gia' in
vigore  e  gia'  nota  la citata disposizione della legge finanziaria
2007,  che  stabilisce  che le regioni e le province autonome debbono
provvedere  agli  adempimenti  previsti dal d.P.R. n. 357/1997, sopra
richiamato,  sulla  base  di  criteri minimi ed uniformi definiti dal
Ministero dell'ambiente (e la ragione di tale uniformita' e' di tutta
evidenza,  trattandosi  qui di competenza rientrante nella competenza
esclusiva di cui all'art. 117, secondo comma, lett. s), il che, anche
per  rispetto  del principio di lealta' nei rapporti tra le Autonomie
locali  e  lo  Stato),  avrebbe  dovuto indurre la provincia autonoma
quanto  meno  ad astenersi, per l'intanto, dall'emanare la disciplina
in questione.
     D)  L'art. 21, comma 1, contrasta con quanto stabilito dall'art.
19, comma 2, della legge n. 157/1992 in relazione sia alle condizioni
che  consentono gli abbattimenti (per la normativa statale, si tratta
di importanti e motivate ragioni connesse alle consistenza faunistica
o  per  sopravvenute  particolari condizioni ambientali, stagionali o
climatiche  e  non  legate  alla  semplice  produzione  di danni alle
colture  agrarie  e  al  bosco,  come  disposto invece dalle legge in
esame),  sia  alla competenza esclusiva dell'INFS (Istituto Nazionale
Fauna  Selvatica)  a  rendere  il parere in ordine alla necessita' di
porre  in  essere un piano di controllo di una certa specie nonche' a
verificare  preliminarmente  l'inefficacia  dei  metodi  ecologici di
contenimento.  La  norma  provinciale,  invece,  nel  primo punto, si
limita  ad  indicare  i  danni  al  bosco e alle colture agrarie, nel
secondo  punto,  il provvedimento provinciale attribuisce le funzioni
di prescrivere i piani di abbattimento all'assessore provinciale. Con
cio',  la  disposizione  viene  ad  invadere  la competenza esclusiva
statale  in  materia  di ambiente ed ecosistema, di cui all'art. 117,
secondo comma, lett. s) Cost.
     E)   L'art.  22,  infine,  presenta  rilievi  di  illegittimita'
costituzionale,  in  quanto, disciplinando fattispecie penali, non si
limita, ad un semplice rinvio alle norme statali in materia di caccia
previste  nell'art.  33  della legge n. 157/1992, ma le introduce nel
proprio  ordinamento  con  la  norma  esaminata. In tal modo viene ad
invadere  la  competenza  esclusiva statale in materia di ordinamento
penale  di  cui  all'art.  117,  secondo comma, lettera b), Cost., ed
eccede  dalla  competenza legislativa provinciale, di cui all'art. 8,
primo  comma, dello statuto speciale che non riconosce alla provincia
l'esercizio della potesta' legislativa in tale ambito materiale.